lunedì 10 settembre 2007

Ritardi di pagamento (legge 192/98)

Al giorno d’oggi il problema del ritardo nei pagamenti sta diventando sempre più serio.
Purtroppo stiamo vivendo in un periodo difficile di per sé, e sempre più sovente ci imbattiamo in aziende che adottano un “escamotage” poco corretto, che consiste proprio nel tardare i pagamenti ai fornitori.
Da parte nostra pur di mantenere buoni rapporti anche con simili clienti, ci adeguiamo, ci rendiamo tolleranti e cerchiamo di renderci disponibili alle difficoltà di tali aziende, pur di continuare a lavorare.
Ma chi garantisce che l’azienda sia in difficoltà ed abbia bisogno di un nostro sacrificio piuttosto che stia adottando una “prassi commerciale sporca”?
Questo sta a noi stabilirlo e ben venga chi con un piccolo gesto, un piccolo personale sacrificio permette ad aziende realmente in difficoltà di districarsi dai propri guai.
Ma se si ha il minimo sentore di essere oggetto di una “sporca prassi commerciale” si ha il diritto ed il dovere di difenderci e di contrastare questa bieca realtà.

Come?
Esiste una legge poco conosciuta, la L. 192/98, che prevede un obbligo per il cliente a pagare entro 60 giorni, istituisce delle penali per il tardato pagamento, chiarisce che anche un fax o un’e-mail può essere un valido contratto e che se il lavoro aumenta in fase di realizzazione è giusto chiedere l’adeguamento del prezzo anche senza pattuirlo.

Situazione estrema
Nel qual caso si avesse un cliente il quale ritarda il pagamento più di quanto la nostra pazienza può tollerare, vi proponiamo una lettera tipo che si rifà alla legge 192 del 18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale 143 del 22 giugno 1998) da inviare per Raccomandata A.R.
La presente lettera sollecita l’immediato pagamento entro una tale data (da voi stabilita), ed in assenza di un riscontro entro tali termini si segnala che si provvederà alla richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento.






Approfondimenti e download:

Bozza di sollecito pagamento ______________________________________________________________


RACCOMANDATA A.R.
Al legale rappresentante


data:____________


Da una verifica effettuata in data odierna, non risulta/no ancora saldata/e la/e ns. fattura/e n. ______________ del _____________ .

E’ probabile che il disguido sia stato fin d’ora dovuto ad una serie di sviste e di fraintendimenti al vs. interno, e che non mancherete di provvedere.

Stiamo quindi a sollecitarvi l’immediato pagamento della/e fattura/e che vi alleghiamo, a seguito di “fornitura di servizi fotografici e di immagine da voi commissionati”, compiutamente eseguiti e fornitovi, per totali euro ___________.= s.e.&.o.

Il saldo dovrà pervenire al nostro Studio … … entro e non oltre il giorno __/ __/ __ .
Il pagamento potrà essere effettuato con rimessa diretta o con bonifico sul ns. c/c bancario, le cui coordinate sono trasmesse in allegato.

Vi ricordiamo che la legge 192 del 18 giugno 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 22 giugno 1998) impone il saldo del dovuto entro un termine massimo di 60 giorni, vi pone automaticamente in mora alla scadenza del termine indicato e pone a vs. carco interessi legali pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%, oltre ad una penale del 5% aggiuntivo se il ritardo eccede i trenta giorni dal termine convenuto.

Per effetto della citata legge, intendetevi fin d’ora costituiti in mora (ex art. 1219 cc, costituzione ora rese automatica dall’art. 3, comma 3 della legge 192/98).

Vi facciamo presente che, in assenza di un vs. sollecito riscontro a tale data, ci vedremo costretti a procedere senz’altro alla richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento nei vs. confronti, per il quale è già stata approntata la documentazione necessaria.

Riteniamo poi opportuno informarvi che il mancato saldo di tale prestazione configura, oltre ad un chiaro caso di insolvenza, anche manifesta e grave lesione dei diritti patrimoniali d’autore spettanti all’autore di immagini fotografiche, e previsti dalla legge 633 del 22.04.41 e relative modifiche D.P.R. 19 del 08.01.79.

In ordine agli aspetti qui riassunti, in difetto di vs. riscontro positivo, procederemo senz’altro avviso alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, con aggravio a vs. esclusivo carico delle conseguenti spese.


Cordialmente


Allegati: …………









Estratto della: Legge 18 giugno 1998, n. 192
______________________________________________________________

"Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998


Art. 1.
Definizione

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Art. 3.
Termini di pagamento
1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 8.
Regime IVA

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi".

Art. 9.
Abuso di dipendenza economica

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.

Art. 10.
Conciliazione e arbitrato

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Scarica il testo in pdf della legge completa

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